Scambio elettorale politico-mafioso: esclusi i benefici ai condannati Legge 23.02.2015 n° 19

LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19

Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale. (15G00030)

(GU n. 53 del 5-3-2015)

Vigente al: 20-3-2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale 1. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale». Art. 2 Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso 1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis», e’ inserita la seguente: «, 416-ter». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 23 febbraio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Related Posts