Riteniamo utile segnalare una recente e importante pronuncia della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 12448 del 4 maggio 2026 in materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego e rapporti con il processo penale.
La Corte ha ribadito che, quando un dipendente pubblico ottiene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, non costituisce illecito penale oppure perché il fatto non è stato commesso dall’interessato, l’amministrazione è tenuta a riaprire il procedimento disciplinare, purché il lavoratore presenti apposita richiesta entro sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza penale.
Tale obbligo sussiste anche quando sia già intervenuta una sentenza del giudice del lavoro che abbia confermato la legittimità della sanzione disciplinare, compreso il licenziamento.
La Cassazione chiarisce che la riapertura del procedimento disciplinare non comporta automaticamente l’annullamento della sanzione precedentemente applicata.
L’effetto favorevole per il dipendente si produce soltanto quando la sentenza penale esclude la materialità dei fatti contestati, e non semplicemente la loro rilevanza penale. Devono quindi essere esclusi i fatti alla base della contestazione disciplinare, senza che residuino ulteriori elementi suscettibili di autonoma valutazione disciplinare.
La pronuncia rafforza le tutele dei lavoratori pubblici, riconoscendo che una successiva assoluzione penale con formule pienamente liberatorie non può essere ignorata dall’amministrazione.